Licenze per Deejay
Nella tua attività di deejay hai spesso necessità di riversare la musica dai CD, LP o file digitali originali su supporti vergini, PC, hard disk, memorie digitali, per utilizzare queste copie personalizzate nel corso della tua attività lavorativa.
Le copie che crei in questo modo, destinate all’utilizzazione in pubblico, non rientrano nella definizione di "copia privata" contenuta nell’articolo 71-sexies della legge n. 633/1941, che consente la "sola riproduzione privata ad uso esclusivamente personale purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali", bensì nella definizione di "copie lavoro", e come tali devono essere autorizzate dai titolari dei diritti, e quindi da SIAE per conto degli autori e degli editori dei brani musicali riprodotti.
La Licenza per Deejay rilasciata da SIAE:
- Non riguarda i diritti d’autore che devono essere versati da chi organizza lo spettacolo/serata/evento a cui partecipi come deejay, ma solo quelli derivanti dalla registrazione delle copie lavoro (art. 13 e 61 legge n. 633/1941).
- Non riguarda i diritti connessi al diritto d’autore (articoli 72 e successivi della legge n. 633/1941), come quelli che spettano al produttore originale proprietario della registrazione master o agli artisti interpreti ed esecutori.
- Consente al deejay di riversare fino a 2.500/6.000 copie lavoro, a seconda della fascia di compenso scelta.
- E’ valida per 365 giorni dal giorno del pagamento.
- Può essere utilizzata solamente dopo aver dichiarato le copie lavoro e aver generato l’Attestato di Licenza, documento che attesta la legittimità delle copie lavoro e deve essere esibito in caso di controlli.